La circolare INPS 17 settembre 2020, n. 103 illustra le modalità di intervento del Fondo di garanzia in favore dei dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto alle misure di prevenzione disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’intervento del Fondo di garanzia in favore dei lavoratori non può prescindere dalla verifica dei seguenti requisiti essenziali:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- insolvenza del datore di lavoro;
- accertamento dell’esistenza e della misura del credito vantato.
A questo proposito la circolare chiarisce le condizioni per richiedere l’intervento nei casi in cui l’azienda sottoposta a sequestro sia già stata dichiarata fallita o meno e a seconda della entità della massa fallimentare accertata dal giudice delegato con l’ausilio dell’amministratore giudiziario.
Fonte INPS.it